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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3318/2021, resa nel novembre 2021, si è interrogata sulle conseguenze ricollegabili al comportamento del lavoratore che omette di comunicare all’Azienda il proprio allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità per la visita fiscale nel periodo di malattia.


A tal proposito, si ricorda che, durante il periodo di malattia, sia il datore di lavoro che l’ente che eroga l’indennità alla quale il dipendente ha diritto, possono effettuare dei controlli dello stato di malattia, mediante apposite strutture pubbliche (ASL e la stessa INPS).
La visita viene effettuata in esito alla richiesta del Datore di Lavoro, inoltrata per via telematica a mezzo del portale INPS.
Per consentire l’effettuazione dei controlli del caso, il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso il proprio indirizzo o il domicilio occasionale (noto al datore perché ritualmente comunicato) durante lo stato di malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi nelle fasce orarie giornaliere dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Fasce orarie differenti possono essere di volta in volta previste dalla Contrattazione Collettiva applicabile nel caso di specie.

Ricapitoliamo di seguito sinteticamente le conseguenze ricollegabili al comportamento del lavoratore che risulti assente alle visite di malattia:
- assenza all’unica visita di controllo: perdita dell’indennità per i primi 10 giorni ed erogazione dell’intera indennità per i restanti giorni di malattia;
- assenza alla prima visita: perdita dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia o per il minor periodo che precede la seconda visita;
- assenza alla seconda visita: perdita dell’indennità per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia; riduzione del 50% dell’indennità per i giorni successivi;
- assenza alla terza visita: interruzione dell’erogazione dell’indennità dal giorno dell’assenza. L’indennità viene corrisposta dal giorno dell’eventuale successiva visita (anche volontaria) che accerti la malattia;
- ricovero ospedaliero: non c’è perdita dell’indennità;
 assenza giustificata alla visita domiciliare, ma non seguita da presentazione alla visita ambulatoriale: perdita dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia;
- assenza ingiustificata alla visita domiciliare, seguita da visita ambulatoriale che conferma la malattia: perdita dell’indennità (per un massimo di 10 giorni) per i giorni di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale;
- assenza alla seconda visita di controllo dopo una prima che ha confermato la prognosi: se la nuova visita precede la scadenza della prognosi, c’è la perdita dell’indennità dal giorno dell’assenza; se la nuova visita viene fatta dopo la scadenza della prognosi (rinnovata da altro certificato), c’è la perdita dell’indennità dal giorno successivo alla scadenza.


E laddove sorga la necessità per il lavoratore di allontanarsi dal proprio domicilio durante la reperibilità? Quale comportamento deve osservare?
Al lavoratore è consentito uscire durante la reperibilità solo in caso di valide ragioni che comunque vanno documentate e comunicate in anticipo al datore di lavoro. Solo in caso di urgenza può evitare di inviare la comunicazione al datore prima di uscire, fermo l’obbligo di dare successiva spiegazione documentata. 
E qualora ciò non accada?
Secondo il recente intervento della Corte di Cassazione dianzi menzionato, deve ritenersi legittima la trattenuta della retribuzione per il lavoratore assente alla visita fiscale senza aver preventivamente avvertito dello spostamento. 
L’onere di provvedere a tale comunicazione corrisponde infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità citata, all’adempimento dell’obbligo di cooperazione secondo correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro che grava sul lavoratore.
Solo con l’invio di tale comunicazione, che deve essere comunque documentata e ricollegabile a fatti oggettivi e circostanziati, il Datore di Lavoro è posto in condizione di esercitare il potere di verifica e controllo sul punto previsto dalla legge.
Nelle ipotesi in cui questa comunicazione non viene inviata, il Datore di Lavoro può operare legittimamente la corrispondente trattenuta sulla retribuzione, pari al giorno o al numero dei giorni nei quali risulta l’assenza.
Si ritiene che tale provvedimento non abbia natura disciplinare, incidendo unicamente sul profilo retributivo.

 

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