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Il periodo di emergenza sanitaria non ancora concluso, in virtù dei numerosi provvedimenti di legge che si sono succeduti sul punto, ha visto numerose Aziende dei più importanti settori fare massiccio ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, che viene usualmente definita come strumento di sostegno al reddito dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, con l’obiettivo di preservare l’occupazione e non disperdere le professionalità.

In pendenza di pandemia da COVID 19, la sospensione o riduzione di orario in questione è stata pensata ed utilizzata per fini esclusivamente emergenziali e non è quindi andata a sommarsi con eventuali altre Casse Integrazioni alle quali l’Azienda aveva in precedenza fatto ricorso.

A secondo del settore di operatività dell’Impresa, è stato possibile fare ricorso ai seguenti ammortizzatori sociali:

CIGO (per il settore industriale), FIS (per il settore terziario), Enti Bilaterali, CIG In Deroga (per le aziende non appartenenti alle fattispecie appena citate).

Ma quali conseguenze producono gli ammortizzatori sociali citati sui principali istituti contrattuali previsti per legge nel periodo di sospensione o di riduzione dell’orario? 

In che rapporto si pongono ad esempio con le ferie, il TFR o eventuali malattie?

Esaminiamo di seguito le casistiche più significative:

Malattia

Il trattamento di integrazione salariale può sostituire o meno l’indennità prevista per legge nei casi di malattia del dipendente. Più precisamente, occorre fare una distinzione tra la condizione in cui la Cassa Integrazione è in sospensione e quella in cui è in riduzione di orario:

- se la cassa integrazione è in riduzione di orario, l’evento di malattia prevale sulla Cassa Integrazione. Al lavoratore dovrà essere erogata l’indennità di malattia;

- se la cassa integrazione è in sospensione, deve effettuarsi una ulteriore specificazione:

a) se la malattia insorge durante la sospensione, il lavoratore continua ad usufruire delle integrazioni salariali e non deve nemmeno comunicare lo stato di malattia;

b) se lo stato di malattia è precedente l’inizio della sospensione:

- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;

- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Ferie

In caso di CIG a zero ore, la fruizione delle ferie può essere posticipata, a discrezione del datore di lavoro, al momento della cessazione dell’evento sospensivo, coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.

Nell’ipotesi di CIG parziale, deve invece essere assicurato in ogni caso al lavoratore il diritto al riposo correlato all’attività svolta, anche se in misura ridotta.

Per quanto concerne la maturazione, le ferie maturano mensilmente in relazione ai mesi lavorati e dunque maturano se non vi è un’assenza per CIG superiore a 15 giorni nel mese.

Sia per le ferie che per le mensilità aggiuntive, le aziende possono anche stabilire una maturazione proporzionata al periodo di lavoro. In questo caso, sia le mensilità aggiuntive che le ferie matureranno solamente in relazione alle ore effettivamente svolte e non saranno maturate per la quantità di ore di Cassa Integrazione effettuata.

TFR

I periodi di sospensione per Cassa Integrazione non hanno conseguenze sul TFR. Questo, infatti, è maturato al 100% anche durante i periodi di sospensione o orario ridotto. Pertanto, alla cessazione del rapporto di lavoro, è erogato anche per i periodi coperti da Cassa Integrazione

Maternità

La Cassa Integrazione è in linea di massima ininfluente in relazione all’indennità giornaliera di maternità, che viene erogata dall’INPS anche quando la lavoratrice sia appena entrata in congedo e l’azienda abbia attivato la cassa integrazione.  La lavoratrice che dovrebbe essere sospesa e messa in cassa potrà percepire la maternità se tra l’inizio della sospensione e quello dell’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni.

Tredicesima e Quattordicesima

In via generale, le mensilità aggiuntive quali tredicesima e quattordicesima vengono erogate alle scadenze di legge e secondo le previsioni della contrattazione collettiva rispetto al diritto alla percezione del trattamento in questione (ad esempio, la quattordicesima è dovuta solamente nei settori dove è prevista dal Contratto Collettivo).

Durante la cassa integrazione a zero ore, il calcolo della retribuzione spettante viene effettuato tenendo conto della retribuzione, maggiorata dei ratei di tredicesima ed eventualmente di quattordicesima.

In linea di massima, durante i periodi di sospensione o riduzione orario, non sono maturate le mensilità aggiuntive, in quanto già utilizzate per il calcolo della retribuzione.

Anzianità di servizio

L’anzianità di servizio decorre regolarmente durante i periodi di CIG, producendo tutti gli effetti correlati di legge sugli istituti collegati, come ad esempio gli scatti di anzianità.

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