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I tirocini formativi e di orientamento, altrimenti conosciuti con il nome di stages, offrono una possibilità di inserimento temporaneo all’interno del mondo produttivo ai soggetti che hanno assolto o stanno assolvendo l’obbligo scolastico, senza tuttavia costituire un vero e proprio rapporto di lavoro di natura subordinata.

E dunque:

- Che cosa si intende con l’espressione Tirocinio?

- Quali sono le caratteristiche principali?

- Il tirocinio è compatibile con la Cassa Integrazione?

Il Tirocinio: natura e disciplina.

Il Tirocinio si configura come un periodo di orientamento e di formazione, che viene svolto in un contesto lavorativo e con la finalità principale di inserire i giovani nel mondo del lavoro.

Tale rapporto, è bene precisare, non si configura come un autonomo rapporto di lavoro tra l’Azienda ed il tirocinante e di conseguenza non è da confondere con il differente contratto di Apprendistato. 

Per i soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, rappresenta una misura formativa di politica attiva, che consente ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all’interno di dimensioni lavorative per favorire una conoscenza diretta di una professione o di un mestiere. 

Vi sono essenzialmente due tipologie differenti di Tirocinio:

1) Tirocini “curriculari”, inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di piani di studio delle Università e degli istituti scolastici. Attraverso tali forme di tirocinio viene maturato il diritto al riconoscimento di crediti formativi, rientrando nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. 

Sono altresì da considerarsi come curriculari i tirocini previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi in presenza di determinate condizioni:

a) Promozione di un tirocinio da parte di una Università o Istituto di Istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia o accreditato;

 b) Individuazione dei destinatari dell’iniziativa in studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;

c) Svolgimento del tirocinio all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

2) I Tirocini extra- curriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro, mediante una formazione in un ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Appartengono a questa categoria i tirocini formativi e di reinserimento o inserimento al lavoro mirati ad inserire, ovvero, reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione o con particolari svantaggi.

In via preliminare è bene puntualizzare che il tirocinio non può essere utilizzato per le seguenti finalità:

- ricoprire ruoli e posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;

- sostituire lavoratori subordinati nei periodi di aumento dell’attività;

- sostituire personale in malattia, maternità o ferie. 

I soggetti coinvolti in un rapporto di tirocinio sono essenzialmente tre, ossia:

1) Promotore: il soggetto che dà impulso al progetto di tirocinio, con funzioni di progettazione, attuazione e monitoraggio.

I soggetti in questione, anche associati tra di loro, possono essere:

-servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;

- Istituti di istruzione universitaria;

- Istituzioni scolastiche, statali e non statali;

- Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore;

- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali;

- servizi di inserimento lavorativo disabili;

- ANPAL.

2) Ospitante: Il soggetto presso il quale viene avviato e realizzato il tirocinio.

Al fine di poter attivare un tirocinio, un’Azienda deve essere in possesso di determinati requisiti ed in particolare:

- il rispetto delle norme sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle sul collocamento obbligatorio dei disabili;

- non avere effettuato dei licenziamenti nell’unità operativa che deve accogliere lo stagista nei 12 mesi precedenti l’inizio del tirocinio, a meno che si tratti di licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

- non avere dei dipendenti in cassa integrazione o in cassa in deroga per attività che equivalgono a quella del tirocinio nell’unità operativa che deve accogliere lo stagista né procedure concorsuali;

- non essere un professionista abilitato o qualificato all’esercizio di attività regolamentate che usa lo stagista per dei lavori tipici della professione.

3) Tirocinante: il soggetto che svolge il tirocinio. 

A titolo esemplificativo, si annoverano:

- soggetti disoccupati;

- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro

- lavoratori a rischio disoccupazione;

- soggetti già occupati in cerca di nuova occupazione;

- disabili;

- svantaggiati.

Il tirocinante è tenuto al rispetto delle previsioni enunciate nel Progetto Formativo e deve svolgere le attività concordate con i tutor

Al fine di avviare un tirocinio formativo è necessario innanzitutto sottoscrivere una Convenzione tra l’ente promotore (il quale può essere, a titolo esemplificativo, un’università, le scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (Azienda, Studio professionale, Cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri e disciplinate le caratteristiche fondamentali.

In particolare, il rispetto di quanto definito all’interno del Progetto Formativo da parte di tirocinante, promotore e ospitante, per tutta la durata del tirocinio, garantisce concretamente la valenza formativa dell’esperienza e assicura la valida attivazione dell’Istituto.

La finalità formativa dell’esperienza propria di un tirocinio è garantita dalla presenza di una figura di supporto, denominata “tutor”, che può essere alternativamente:

- Individuato dal Promotore: in tal caso costituisce la figura di Responsabile del servizio di tirocinio.

- Individuato dall’ospitante: in tale ipotesi viene selezionato tra i lavoratori dell’ospitante e deve essere in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il Progetto Formativo.

Quanto alla durata del tirocinio, la stessa non può essere inferiore a due mesi (ad eccezione di tirocini svoltipresso soggetti ospitanti che operano stagionalmente) e non può essere superiore a 12 mesi, comprensiva di proroghe o rinnovi, con l’eccezione dei tirocini svolti da disabili con durata massima di 24 mesi.

Il soggetto ospitante deve corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione al tirocinio, la cui misura minima, ferma restando la competenza di province e regioni, è individuata in € 300,00= lorde mensili. 

Al fine del riconoscimento dell’indennità, il tirocinante è tenuto a partecipare attivamente per un periodo di tempo non inferiore al 70% della durata su base mensile.

Al termine del tirocinio, sulla base del Progetto Formativo Individuale e del Dossier Individuale il soggetto promotore ed il soggetto ospitante rilasciano al tirocinante un’Attestazione finale, che ha lo scopo di indicare e documentare le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito di classificazione dei Settori Economico Professionali.

La compatibilità del tirocinio con la Cassa Integrazione

In relazione a questo profilo specifico, deve rilevarsi come sia attribuita alle Regioni la competenza in materia in merito alla possibilità di ricorrere a tale istituto in pendenza della fruizione di ammortizzatori sociali da parte delle Aziende. 

A tal proposito si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante le “Linee Guida in materia di Tirocini Formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017, il Soggetto ospitante non deve avere procedure di Cassa Integrazione straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quella del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso  in cui ci siano accordi  con le organizzazioni sindacali  che prevedono tale possibilità.

La ratio risiede nell’evitare che attraverso il ricorso a questo strumento, il Datore di lavoro utilizzi risorse lavorative che vanno ad occupare posizioni assegnate a dipendenti che già usufruiscono di ammortizzatori sociali.

Non è da escludersi, tuttavia, particolari deroghe previste a livello regionale nella fase transitoria legata all’emergenza COVID-19 come previsto, ad esempio, dalla Regione Lombardia.

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