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L’impatto delle nuove tecnologie sul mondo del lavoro appare un tema di rilevante attualità, a motivo delle possibili ripercussioni che impattano sul rapporto di lavoro ed impongono, al contempo, notevoli riflessioni sul modo di vivere e lavorare nella cosiddetta “era digitale”.

Appare innegabile infatti come l’influenza della tecnologia di vario livello nella nostra quotidianità – ivi compresa la nostra attività lavorativa- determini inevitabilmente l’insorgenza di problematiche che alimentano il dibattito sui vantaggi e gli svantaggi degli strumenti digitali nell’ambito lavorativo

Se infatti le tecnologie rendono più semplice lo svolgimento della prestazione lavorativa e talvolta lo proteggono, dall’altra determinano una maggiore dipendenza del lavoratore e, in rari casi, possono divenire strumento di controllo.

Il presente contributo ha la finalità di analizzare il tema dell’utilizzo del cellulare sul posto di lavoro soprattutto dal  punto di vista giuslavoristico, con l’obiettivo di fornire puntuali risposte a una serie di rilevanti quesiti:

- Quali sanzioni disciplinari possono essere applicate ad un dipendente in caso di uso improprio del cellulare?

- E’ possibile vietare l’utilizzo del cellulare al lavoro?

- L’uso del telefono personale durante il lavoro può costituire una giusta causa di licenziamento?

Il cellulare come bene aziendale

Sempre più frequentemente le Imprese assegnano ai propri dipendenti alcuni strumenti informatici, come pc, tablet o, in molti casi, appunto il telefono cellulare, con molteplici funzionalità.

In particolare, la dotazione di  un  telefono  cellulare aziendale consente al lavoratore  non solo di essere   reperibile al di fuori del proprio ufficio, ma anche la possibilità per lo stesso di  inviare e ricevere email ed effettuare  chiamate a clienti e  fornitori senza  essere gravato dai relativi costi.

Tali dispositivi digitali/smartphone vengono assegnati come strumenti di lavoro ai  dipendenti, i  quali non sono onerati delle spese per l’acquisto, essendo  lo  stesso  chiaramente di proprietà aziendale e risultando concesso in uso quale benefit. 

Appare pertanto necessario porsi il problema rispetto alle modalità di utilizzo di tale dispositivo, con particolare riferimento alla possibilità  per il dipendente di  effettuare anche  telefonate o gestire contatti di carattere personale oppure installare su tale smartphone  anche applicazioni di interesse privato o ludico del  dipendente ( es. videogames e social  networks).

L’importanza di tali interrogativi non è infatti trascurabile, posto che, in linea generale, il  dipendente  non ha facoltà di utilizzare il cellulare per scopi personali e tale modalità di utilizzo può portare, in talune ipotesi e a determinate condizioni, al licenziamento per giusta causa del lavoratore stesso.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare la tematica in più occasioni nel corso degli ultimi anni. Si citano di seguito alcuni esempi degni di nota. 

Con la sentenza n. 4262 del 17 febbraio 2017, la sezione lavoro della Corte di Cassazione, ha affrontato il tema della legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente con qualifica di quadro per uso personale dell'utenza telefonica mobile intestata al datore di lavoro e concessa in dotazione per ragioni di servizio. In tal caso, il lavoratore è stato licenziato per avere effettuato con il telefono cellulare aziendale oltre mille telefonate per motivi personali.

Con la successiva sentenza n. 3315 del 12 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente che aveva illecitamente utilizzato il telefono aziendale per un costo a carico dell’azienda superiore agli ottomila euro.

 In tal caso, il dipendente aveva giustificato la propria condotta sostenendo che l’uso del telefono aziendale era risultato necessario in ragione di uno stato di depressione.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, lo stato di fragilità psichica: “non legittimerebbe comportamenti come quelli contestati e cioè l'indebito uso di mezzi aziendali come il telefono per fini propri e con grave danno economico del datore di lavoro, la cui contrarietà alla correttezza e buona fede è intuitiva”.

Più recentemente, la Suprema Corte, con Sentenza n. 3133/2019 ha puntualizzato la legittimità del licenziamento del lavoratore, se questi ha effettuato molti accessi a Facebook, sottraendo tempo al lavoro (nello specifico si trattava più precisamente di circa seimila accessi ad internet estranei all’ambito lavorativo, di cui almeno 4.500 circa col profilo personale di Facebook.

Si ritiene tuttavia che l’utilizzo per ragioni personali debba considerarsi giustificato in alcuni casi, come nell’ipotesi di chiamate di emergenza o analoghe situazioni fondate su esigenze oggettive: in ipotesi di malore o incidente stradale contestuale ad una situazione di avaria del cellulare personale.

In ogni caso appare indispensabile avere premura, come detto, di non telefonare o utilizzare lo smartphone per motivi personali durante l’orario di lavoro, trattandosi questa di una condotta generalmente sanzionabile, laddove posta in essere senza la mancata osservanza dei criteri generali di diligenza, correttezza e buona fede nell’esecuzione della prestazione lavorativa.

L’utilizzo del cellulare personale nel rapporto di lavoro

Diverso tema appare quello dell’uso del cellulare o smartphone personale durante l’orario di lavoro, poiché in tal caso il dispositivo non rappresenta un bene di carattere aziendale, concesso in uso dall’azienda per motivi professionali, ma un bene personale.

L’utilizzo del dispositivo in questione può essere controverso, rappresentando il cellulare- come noto- fonte di notevoli distrazioni durante l’orario di lavoro, idoneo a causare uno sviamento dell’attenzione rispetto alle mansioni lavorative.

Al fine di evitare situazioni di incertezza, solitamente foriere di futuri contrasti, appare consigliabile prevedere una puntuale disciplina dell’utilizzo del cellulare all’interno del regolamento aziendale. 

Se l’intenzione dell’azienda è quella di vietare l’utilizzo del cellulare durante l’orario di lavoro, si potrà prevedere un generale divieto d’uso del telefono cellulare personale durante il tempo lavorativo nonché, in via di eccezione, consentirne l’utilizzo solo in ipotesi emergenziali e di stretta necessità.

In tali casi, la consultazione del cellulare personale durante lo svolgimento dell’attività lavorativa-al di fuori delle ipotesi consentite- potrebbe determinare l’applicazione di una sanzione disciplinare al lavoratore che viola il regolamento aziendale.

Solitamente, in caso di utilizzo del cellulare personale che non sia eccessivo, la più recente giurisprudenza ritiene legittima l’applicazione di sanzioni di natura conservativa, ritenendo dunque l’inadempimento del lavoratore non così grave.

 Come stabilito, infatti, dalla Sentenza Cassazione civile , sez. VI , 27/06/2018 , n. 16965: “In tema di licenziamento disciplinare, le condotte di uso del telefono cellulare e della sigaretta elettronica durante l'orario di lavoro non sono equiparabili, anche ai fini della recidiva, alla fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa senza giustificato motivo, prevista come infrazione passibile di licenziamento - se reiterata - dall'art. 192 c.c.n.l. pubblici esercizi del 20 febbraio 2010, in relazione alle lett. a) e b) del precedente art. 138, comma 7, dello stesso c.c.n.l.; ciò perché la sospensione del lavoro postula una totale (e transitoria) assenza della prestazione da parte del lavoratore, laddove tanto l'uso del telefono cellulare, quanto quello della sigaretta, non sono in sé incompatibili con lo svolgimento, in tutto o in parte, dell'attività lavorativa, deponendo in tal senso, altresì, l'individuazione della contravvenzione al divieto di fumare quale illecito disciplinare suscettibile di sanzione conservativa nel citato art. 138, comma 7, lett. e), c.c.n.l. cit.”

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