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17 Dec 2020

 

Una recentissima e interessante pronuncia della giurisprudenza di legittimità.

La vicenda processuale in esame trae origine dall’impugnazione del licenziamento per giusta causa, intimato al dipendente con incarico di montatore di scavo e addetto all’assemblaggio di navi, per essersi dedicato ad attività fisiche, fra le quali escursioni in bicicletta ed a piedi con il figlio sulle spalle, nonostante risultasse in malattia a causa dei postumi di un infortunio sul lavoro.

In particolare, la Società datrice di lavoro aveva incaricato un’agenzia investigativa al fine di verificare le effettive condizioni di salute del proprio dipendente infortunato ed in esito a tali indagini era emerso come lo stesso, nonostante l’assoluta prescrizione di riposo per alcuni giorni, si fosse dedicato ad attività non compatibili con il proprio stato di salute.

Nel corso del primo grado di giudizio, il Tribunale aveva rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo legittimo provvedimento espulsivo e tale statuizione veniva confermata, anche in secondo grado, dalla Corte d’Appello di Genova che valutava la perdurante assenza dal lavoro del dipendente, nonostante l'intervenuta guarigione, contraria ai principi di buona fede e correttezza.

Tale ultima pronuncia veniva dunque impugnata dal lavoratore soccombente avanti la Suprema Corte di Cassazione. 

Gli Ermellini investiti del gravame respingevano il ricorso proposto dal lavoratore, cogliendo l’occasione per approfondire nuovamente il tema della legittimità dei controlli investigativi effettuati da parte del datore di lavoro, relativi a comportamenti del prestatore extralavorativi disciplinarmente rilevanti.

La Corte, innanzitutto, con la pronuncia oggetto di analisi, ha puntualizzato come sia conforme alle prescrizioni sul punto servirsi delle agenzie investigative per verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni facenti capo al dipendente, con riguardo a comportamenti tenuti al di fuori dell'ambito lavorativo ma al tempo stesso rilevanti dal punto di vista disciplinare. 

In particolare, secondo la Corte, la circostanza che il datore di lavoro sia indotto a sospettare che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia riconducibile alla perpetrazione di un illecito appare idonea a giustificare l'espletamento del controllo sul dipendente, senza che rilevi a tal fine l’assenza per infortunio del medesimo.

 Tale orientamento appare in prima battuta contrario a quanto statuito dall’art. 5, l. 300/1970, il quale prevede un divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, nonché la facoltà per lo stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.

Tuttavia, secondo il parere della Corte, le richiamate disposizioni non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza.

Nel caso di specie, infatti, ad avviso del Collegio gli accertamenti espletati non avevano una finalità di tipo sanitario, sicuramente preclusa, ma miravano, piuttosto ad una verifica della non riscontrabilità della malattia o la inidoneità della stessa a giustificare uno stato di incapacità lavorativa rilevante.

Sulla base delle suddette considerazioni, nel caso di specie la Suprema Corte ha  pertanto  confermato la legittimità del provvedimento espulsivo adottato dal datore di lavoro, ritenendo  dimostrate tutte le circostanze di fatto oggetto della contestazione disciplinare, le quali hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi (ossia i soggetti che avevano eseguito l’ispezione), ritenendo altresì adeguata la motivazione in ordine all'insussistenza di un comportamento improntato a correttezza e buona fede sulla base della perdurante assenza dal lavoro del dipendente nonostante l’avvenuta guarigione. 

La pronuncia oggetto di commento ha indubbiamente ad oggetto un tema delicato e spinoso, che rimanda, in termini più generali, ai limiti di esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro, specie nelle ipotesi peculiari dell’assenza per malattia.

La valutazione dovrà indubbiamente essere fatta caso per caso e non potrà prescindere dal considerare le circostanze specifiche di ogni vicenda.

Non tarderanno certamente ulteriori contributi sul tema della giurisprudenza.

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