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13 Nov 2020

 

La prima regolamentazione effettiva di questa figura professionale. Le disposizioni più rilevanti.

A far data dal 3 novembre 2020 è entrato in vigore il primo Contratto Collettivo Nazionale per la disciplina dell’attività di consegna dei beni per conto altrui, svolta dai lavoratori autonomi cosiddetti Riders, sottoscritto il 15 settembre 2020 dall’Associazione di imprese Assodelivery e l’Organizzazione Sindacale UGL.

Il predetto accordo appare innovativo e degno di attenzione per più ragioni, essendo il primo di questo genere sottoscritto in Europa e prevedendo una disciplina relativa ad un settore molto discusso in tempi recenti.

Sul tema, infatti, si sono delineate diverse posizioni assunte da parte delle Organizzazioni sindacali nonché dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia. 

E’ stata oggetto di grande attenzione da parte degli operatori del settore, e non solo, la pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Lav. 24.01.2020 n. 1663) che ha ricondotto le prestazioni dei riders di Foodora alle collaborazioni individuate dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (prevalentemente personali e continuative, organizzate dal committente), alle quali deve essere applicata la disciplina della subordinazione. 

Le predette disposizioni si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme, anche digitali.

Il CCNL oggetto di questo contributo chiarisce, prima di tutto, alcune nozioni rilevanti e definisce come Piattaforme “le aziende che mettono a disposizione i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni”  nonché come Riders “i lavoratori autonomi che decidono di svolgere attività di consegna di beni per conto altrui, sulla base di un contratto con una o più Piattaforme”.

 In particolare, con specifico riferimento al settore del Food Delivery, l’art. 3 di questa disposizione collettiva di settore, fissa alcuni punti fermi che di seguito si riassumono:

-  gli accordi tra le Piattaforme ed i Riders costituiscono contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c., privi di vincoli di esclusiva, con facoltà di fornire le prestazioni anche in favore di diverse piattaforme in concorrenza diretta

La natura autonoma del rapporto di lavoro in questione esclude per i Riders la possibilità di maturare compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato, al di fuori di quanto specificamente previsto dal CCNL o dalla normativa vigente. 

- I Riders hanno facoltà di rifiutare le proposte di consegna, nonché la possibilità di organizzare la propria disponibilità e possono connettersi, a propria discrezione, alle piattaforme dei software o alle applicazioni.

- L’accesso del Rider al software della Piattaforma non comporta la garanzia di ricevere proposte di consegna.
L’accordo di settore appena approvato si sofferma a disciplinare anche il contratto individuale di lavoro che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL, dovrà essere necessariamente stipulato in forma scritta, sottoscritto dalla Piattaforma e dal Rider coinvolto e consegnato a quest’ultimo. 

 Fra gli elementi essenziali del contratto di lavoro, ai sensi del medesimo articolo, sono previsti: 

− L’indicazione dell’identità delle parti;

 − Il richiamo esplicito al presente Contratto Collettivo Nazionale; 

− La descrizione dell’attività lavorativa che si richiede;

 − Il diritto del Rider, e dei lavoratori riconducibili a tale qualifica, di autoregolamentarsi nell’attività lavorativa, relativamente ai: tempi, luoghi, orari e modalità di esecuzione della prestazione;

 − Gli obblighi contrattuali delle parti; 

− Il rispetto e le modalità di applicazione del D. Lgs. 196 del 2003 e del Regolamento Europeo GDPR 2016/679;

− Il richiamo e il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, stabiliti dal D.Lgs. 81 del 2008, così come applicabili ai lavoratori autonomi.

Relativamente alla retribuzione da corrispondere ai Riders, l’art. 11 del CCNL prevede un compenso minimo per una o più consegne, determinato sulla base del tempo stimato per l'effettuazione delle stesse e quantificato nella misura di 10,00 € lordi per frazione oraria.

In aggiunta al predetto compenso minimo viene altresì prevista un’indennità integrativa variabile, nel caso di prestazione di lavoro svolto di notte, durante le festività, o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, erogata a determinate condizioni e termini specificamente dedotti nell’articolo stesso, così come introdotto un incentivo temporaneo per nuove città e zone, con regolamentazione di periodi e disponibilità rilevanti ai fini dell’erogazione del compenso ulteriore. 

Viene previsto un sistema premiale che comporta il riconoscimento di un importo una tantum (€ 600,00) al raggiungimento da parte di ciascun Rider di 2000 consegne e corrispondenti multipli nel corso di un anno solare per ogni singola Piattaforma.

Le singole Piattaforme, ai sensi dell’art. 14, dovranno mettere a disposizione a titolo gratuito a ciascun Rider almeno un indumento ad alta visibilità nonché un casco per i Rider che svolgono le consegne utilizzando la propria bicicletta.
Ulteriori dotazioni di sicurezza nonché ulteriori strumenti di lavoro, potranno essere messi a disposizione dei Riders nell’ambito degli stessi contratti di lavoro autonomo, senza che le stesse costituiscano indice di subordinazione.

In ogni caso i prestatori di lavoro rimangono interamente responsabili per lo svolgimento della propria attività con strumenti adeguati e nel rispetto di ogni requisito legale.

Sono state poi dedicate norme specifiche per quanto attiene la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché contro eventuali danni a cose o a terzi ed introdotte idonee tutele in materia di sicurezza e formazione, che dovranno essere garantite dalle Piattaforme. 

Il CCNL in esame ha previsto altresì la necessità per le Piattaforme di adottare politiche non discriminatorie nell’offerta delle proposte di lavoro, anche relativamente ai sistemi di ranking.
In particolare viene previsto che tali sistemi tengano conto del diritto al riposo del Rider, senza alcuna valutazione di eventuali elementi soggettivi idonei a determinare condizioni di discriminazione.
A completamento della tutela, l’art. 20 attribuisce al Rider la facoltà di decidere quali proposte di consegna accettare o rifiutare senza che tali scelte possano determinare la riduzione di occasioni di consegna in ragione della mancata accettazione delle proposte offerte.

Da ultimo, viene codificato l’impegno delle Piattaforme ad assicurare ogni e più opportuna iniziativa finalizzata ad escludere e debellare situazioni fraudolente e di irregolarità ed a tal fine vengono previsti:

- il divieto, per il Rider che ha accettato una proposta di consegna, di farsi sostituire da terzi;

- l’istituzione di un registro delle società autorizzate, in base ai criteri concordati, allo svolgimento di attività di consegna di beni tramite piattaforme;

-l’istituzione di una task Force con il compito di individuare e adottare ogni eventuale iniziativa finalizzata a rendere efficace l’azione di contrasto alle irregolarità o a condotte fraudolente.

Il contratto collettivo in questione avrà una durata pari a tre anni e si intenderà rinnovato, per un periodo di pari durata, in caso di mancata disdetta proveniente dalle Parti Stipulanti.

La prova dei fatti e la prassi applicativa consentiranno di valutare in concreto la bontà della regolamentazione appena introdotta e la sua conformità alle esigenze sempre in mutamento del mercato e del settore, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali e delle indicazioni normative che interverranno nel frattempo.

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