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12 Oct 2020

 

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione di grande interesse per le Aziende (Cass. Civ. n. 10540 del 03.06.2020). 

La vicenda processuale su cui si è soffermata la Suprema Corte trae origine dall’impugnazione del licenziamento disciplinare, intimato al dipendente di una Società con incarico di capo zona, perché aveva omesso ripetutamente i controlli di propria competenza presso i punti vendita della Società e perché aveva usato in più occasioni il telepass Aziendale per ragioni extralavorative

Nel corso del primo grado di giudizio, il Tribunale di Milano, accogliendo le istanze del lavoratore, riteneva illegittimo il provvedimento disciplinare adottato dal datore di lavoro a danno del dipendente. 

Diversamente, in esito al secondo grado di giudizio, la competente Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione avanzata dall’impresa, ritenendo dunque la sanzione espulsiva corretta e proporzionata, rispetto all’inadempimento contestato al dipendente, in considerazione del ruolo rivestito da quest’ultimo e dalle peculiari modalità di esecuzione dello stesso.

Secondo la Corte d’Appello di Milano, infatti, visto il ruolo rivestito dal dipendente e le modalità, autonome e non sottoposte a controllo, di esercizio dei relativi compiti, tale condotta appariva idonea a ledere il vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto e ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso.

Tale ultima pronuncia veniva dunque impugnata dal lavoratore soccombente avanti la Suprema Corte di Cassazione che, tuttavia, rigettava il ricorso proposto dal lavoratore e, con l’occasione, approfondiva nuovamente il tema della nozione di giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., con specifico riferimento ad una fattispecie concreta che spesso si verifica nella prassi (appunto utilizzo del telepass aziendale). 

La Corte, innanzitutto, con la pronuncia in oggetto, ha ricordato come l’analisi della sussistenza di una giusta causa imponga la verifica, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, in relazione alla mancanza addebitata al lavoratore, della lesione del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro. 

In particolare, deve ritenersi sussistente una giusta causa di licenziamento del lavoratore qualora il comportamento del dipendente, tenendo conto anche dello specifico ruolo da questi rivestito, provochi la rottura definitiva del vincolo fiduciario, tale da impedire anche temporaneamente la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Sulla base delle suddette considerazioni, nel caso di specie, la Suprema Corte ha pertanto   confermato la legittimità del provvedimento espulsivo adottato dal datore di lavoro, avendo quest’ultimo considerato adeguatamente, in relazione al vincolo fiduciario, sia il ruolo ricoperto dal ricorrente che le mansioni svolte dal medesimo. 

Per questi motivi, secondo la Corte di Cassazione, l’utilizzo del Telepass aziendale da parte del dipendente, per ragioni extralavorative può essere valutato come una condotta di una gravità tale da rendere legittimo e proporzionato il licenziamento del lavoratore, anche in considerazione delle caratteristiche del caso specifico (Si veda Cass. Civ. n. 10540 del 03.06.2020).

In particolare, secondo la Suprema Corte, tale comportamento, in relazione allo specifico ruolo rivestito dal lavoratore interessato, è idoneo a compromettere definitivamente il vincolo fiduciario tra i soggetti coinvolti e a impedire così la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

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