La fatturazione elettronica è entrata in vigore definitivamente nel 2019 per tutti gli operatori commerciali, e non solo, tra privati e verso le pubbliche amministrazioni. Dal 1° gennaio 2020 la fatturazione elettronica coinvolge anche i regimi forfettari, inizialmente rimasti esclusi dall’applicazione, per cui la fatturazione elettronica, pur non diventando obbligatoria, viene legata a un regime premiale: per chi se ne avvale i termini di accertamento sono ridotti a quattro anni dai cinque previsti nella maggior parte dei casi.
Dal 1° gennaio 2020 vige però un nuovo adempimento per tutti, anche per chi è nel regime dei minimi: lo scontrino elettronico. In pratica tutti gli operatori commerciali dovranno emettere uno scontrino elettronico permettendo così all’Agenzia delle Entrate di verificare i corrispettivi dell’attività, indipendentemente dal volume dei ricavi del soggetto. Ad essere interessati sono principalmente gli esercizi commerciali.
Il fisco ha disposto un periodo di transizione della durata di 6 mesi, nel quale in particolare i commercianti sprovvisti di registratore telematico, possono utilizzare il servizio del portale di Fatture e Corrispettivi. L’Agenzia delle Entrate in realtà lascia due scelte sempre valide: o il registratore o la comunicazione online, ma questa richiede una connessione sempre funzionante per poter comunicare con il portale.
Per facilitare il passaggio al registratore telematico, è previsto un bonus fino a 250€ per l’acquisto del registratore telematico e fino a 50€ per l’aggiornamento del registratore già in possesso.
Al portale si accede utilizzando lo SPID che permette di dialogare con i servizi della pubblica amministrazione. Il sistema telematico è dotato di un semplice trasferimento dei file anche in formato compresso, che consente al soggetto di caricare giornalmente gli scontrini elettronici, suddividendoli per aliquota IVA. Questo significa che lo scontrino rilasciato al cliente (che partecipa alla lotteria degli scontrini in ogni caso) non ha più valore fiscale, ma vale come titolo di acquisto del bene.
Il registratore telematico invece è uno strumento che memorizza in modo permanente e inalterabile il flusso di cassa dell’esercizio, collegato direttamente a Fisconline e autenticato tramite un codice QR univoco. L’operazione di trasmissione deve essere fatta tutti i giorni, tenendo conto anche dei casi di mancata connessione, per i quali è prevista una dilazione fino a 5 giorni, per tentare di inviare i dati, altrimenti il commerciante deve utilizzare un altro dispositivo.
Utilizzando il registratore telematico viene meno anche la funzione del registro contabile, che serviva a registrare i corrispettivi per le vendite.
Per favorire l’emissione dello scontrino, è stata prevista l’istituzione della lotteria che dovrebbe – nelle intenzioni del legislatore – spingere il cliente a richiederlo al commerciante.
La mancata comunicazione è corredata di sanzioni per almeno tre casistiche:
L’art. 6, co. 3 e l’art. 12, co. 2 del d. lgs. 471/1997 prevede una sanzione del 100% dell’imposta relativa alla cessione correttamente comunicata (minimo 500 euro). La recidiva può comportare fino alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa.
I soggetti esonerati dalla comunicazione sono:
In commercio esistono già software gestionali e applicazioni che promettono una comunicazione precisa, trasparente ed efficiente, che però possono andare bene per giri di affari non molto importanti e comunque richiedono dispendio di energie per l’apprendimento e spese per tecnici e professionisti, nonché per licenze e manutenzioni.
Compendium Service ti può aiutare nella gestione telematica degli scontrini. Se hai un’attività di grandi dimensioni nel retail e non vuoi commettere errori, considerando l’importo delle sanzioni, puoi farti affiancare da professionisti esperti nella digitalizzazione aziendale.
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