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Il tema dello svolgimento di attività fisica da parte del dipendente durante  il periodo di congedo per malattia è stato recentemente trattato da una Ordinanza della Corte di Cassazione, n. 8443 del 25 marzo 2021, pronunciata a seguito di una lunga e complessa vicenda processuale.

L’intervento della Suprema Corte suscita interrogativi attuali, anche curiosi, ma che possono avere risposte di grande importanza e rilievo disciplinare:

  • Allenare una squadra di calcio durante il periodo di malattia costituisce un’attività idonea ad interrompere il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro? Se si, in che termini?
  • Quali sono le circostanze idonee ad interrompere il rapporto di fiducia tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato?
  • Si può fare sport durante il periodo di malattia?

 La vicenda processuale 

La presente vicenda trae la sua origine da un licenziamento disciplinare comminato da un’Azienda nei confronti di un proprio dipendente, il quale, durante il periodo di congedo per malattia, aveva svolto attività sportivo- ludica, partecipando personalmente ad incontri calcistici al fine di insegnare ad alcuni ragazzi le tattiche di gioco.

Secondo l’Azienda datrice di lavoro  tale circostanza  appariva idonea ad interrompere il vincolo fiduciario fra le parti,  in quanto l’attività svolta dal dipendente al di fuori dal contesto aziendale, esponeva lo stesso al rischio di un aggravamento delle proprie condizioni di salute e comunque di un rallentamento della definitiva guarigione clinica.

Il dipendente impugnava il recesso datoriale avanti al Tribunale ed in esito al primo grado di giudizio subiva tuttavia il rigetto dell’opposizione all'ordinanza di accertamento della legittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dal datore di lavoro.

Il lavoratore proponeva dunque reclamo, avverso la predetta sentenza, avanti la Corte d’Appello di Roma, ancora una volta con esito negativo. 

Secondo la Corte d’Appello di Roma, infatti, il reclamo  doveva essere rigettato ed il  recesso datoriale non poteva che essere ritenuto legittimo, essendo stato del tutto interrotto il vincolo  fiduciario tra lavoratore e datore di Lavoro.

In particolare, i giudici di secondo grado osservavano come, dalla documentazione medica potesse evincersi che:

- l'attività posta in essere dal lavoratore fosse ben più faticosa e impegnativa dell'attività lavorativa ordinariamente richiesta, di natura impiegatizia;

- il lavoratore avrebbe potuto riprendere a lavorare già alcuni mesi prima della contestazione disciplinare.

- l'attività fisica consigliata ai fini di una rapida e totale ripresa delle funzioni fisiche a seguito dell'operazione all'anca risultava essere ben diversa da quella posta in essere dal reclamante.

Il lavoratore proponeva dunque ricorso per Cassazione avverso il predetto provvedimento, lamentando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto accertata la circostanza dello svolgimento di attività di allenatore di squadra dilettantistica di calcio senza considerare invece che la presenza presso il campo di calcio con la squadra allenata era dettata dalla necessità di effettuare attività riabilitativa dopo l'intervento di protesi all'anca sinistra cui era stato sottoposto,

La Suprema Corte, dopo aver rilevato un vizio di motivazione nel ricorso proposto, lo dichiarava inammissibile con ordinanza n. 8443 del 25 marzo 2021

Il Giudice di legittimità, in definitiva, ha confermato, la ricostruzione dei fatti operata nella decisione impugnata con cui era stato giudicato legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente per interruzione del vincolo fiduciario, avendo, con la sua condotta, pregiudicato il rapporto fiduciario che lo legava al datore di lavoro.

Alla luce di questa recente decisione, è bene tuttavia precisare che non tutte le attività sportive risultano vietate durante il periodo di congedo per malattia, ma sul punto occorre prestare la dovuta attenzione alle conseguenze dell’attività stessa. 

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il lavoratore in congedo per malattia può praticare sport, andare in palestra o svolgere attività fisica, ma a condizione che tali attività non ne rallentino la convalescenza allungando, di conseguenza, i tempi della malattia e di assenza dal lavoro.

Più semplicemente, il dipendente che durante il periodo di malattia assume una condotta molto imprudente per la propria salute viola senz’altro il dovere di lealtà e di correttezza nei confronti del datore di lavoro, compromettendo in maniera irreparabile il rapporto di fiducia con l’azienda.

Il dipendente deve infatti astenersi dal porre in essere non solo le condotte espressamente vietate dalla legge o dal Ccnl, ma deve anche avere l’accortezza e lo scrupolo di evitare ogni condotta che, per la sua natura o per le conseguenze che può comportare, risulti oggettivamente in contrasto con gli obblighi connessi al rapporto di lavoro.

Un ulteriore esempio in tal senso può essere infatti individuato della sentenza della Corte di Cassazione n. 13676/2016, con la quale è stato rigettato il ricorso promosso da un lavoratore licenziato per essere stato scoperto a sollevare delle bombole di gas, del peso di oltre 30 kg ciascuna, durante il periodo di assenza per malattia, dovuta a discopatie e a lombalgie curate chirurgicamente.

In altri termini, per evitare di incorrere nella sanzione espulsiva, il prestatore di lavoro, in ottemperanza al dovere di diligenza nell’esecuzione della prestazione, deve fare tutto quanto gli compete per non aggravare le proprie condizioni, ponendosi in una situazione tale da non poter riprendere a breve la propria attività lavorativa.

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