E’ stato il D.Lgs n. 14/2019 ad emanare il Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza. La sua entrata in vigore, a causa dell’emergenza Covid-19 è stata poi differita al 1° settembre 2021 ad opera del c.d. Decreto Liquidità.
Conoscere dunque gli indicatori della crisi di impresa è fondamentale per l’imprenditore, e l’organo amministrativo e di controllo devono analizzare e monitorare gli indici patrimoniali, finanziari e reddituali per valutare la gestione della società tanto nel presente quanto nel futuro, nel pieno rispetto del concetto di continuità aziendale.
Il codice della crisi d’impresa e d’insolvenza (C.C.I.I.) permette di attuare un approccio innovativo alla crisi dell’impresa, in quanto non si limita ad enunciare gli strumenti di regolazione della crisi ma prevede addirittura un meccanismo di prevenzione con l’implementazione di una serie di strumenti di allerta volti alla rilevazione tempestiva di un’eventuale crisi per consentirne una risoluzione sul nascere della stessa.
Alla base di questo meccanismo si pone l’adozione di un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale “(art. 2086 cc).
Si chiarisce quindi come la tempestiva emersione della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale spetti esclusivamente agli amministratori. Si opera così una chiara distinzione tra profili attinenti alla gestione dell’impresa, che nelle società di persone e nelle s.r.l. può essere attribuita in parte ai soci, da un lato, e profili organizzativi dell’attività d’impresa, che sono di esclusiva spettanza all’organo gestorio, dall’altro.
E’ necessario dunque individuare preventivamente gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario . Per svolgere tale attività ci sono degli appositi indicatori della crisi di impresa che, a seguito della loro analisi, danno evidenza:
I documenti contabili che consentono la piena conoscenza della situazione economica, finanziaria e patrimoniale sono il bilancio, il budget e il piano aziendale.
Qualora l’impresa non ritenesse adeguati, in relazione alle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 dell’art.13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, ne deve specificare le ragioni nella “Nota integrativa” al bilancio di esercizio e indicare, nella medesima “Nota”, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione è allegata alla “Nota integrativa” al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione dell’Attestatore produce effetti per l’esercizio successivo (art. 13, comma 3, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).
Liquidazione giudiziale. Questa la diciture che intende sostituire il termine “fallimento” al fine di evitare discredito sociale anche personale che storicamente si accompagna alla parola “fallito”. E ancora, si passa dalla definizione di“difficoltà economico-finanzairia” allo “squilibrio economico-finanziario” idoneo a rendere probabile l’insolvenza del debitore.
Lo stato di crisi sarà comunque legato alla “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Sistema di allerta. Tale sistema ha lo scopo di consentire la pronta emersione della crisi. Ed è l’Agenzia delle Entrate che ha l’obbligo di segnalare al debitore non solo che l’esposizione debitoria supera un importo rilevante, ma anche che provvederà ad eseguire una segnalare all’OCRI, sempre se non si provvede al ripristino della situazione entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso.
Il decreto ha inoltre di fatto modificato le soglie che impongono all'Agenzia delle Entrate di effettuare la segnalazione.
L'esposizione debitoria è infatti considerata di importo rilevante quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato ai fini IVA è superiore ai seguenti valori di riferimento:
€ 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad 1 milione di euro;
€ 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;
€ 1.000.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore a 10 milioni di euro.
La comunicazione di irrelogalità deve invece avvenire in 60 giorni (termine tassativo entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve trasmettere l'avviso al debitore).
Continuità aziendale. La ratio è dare priorità alle proposte che comportano il superamento della crisi e che quindi assicurano la continuità aziendale.
Procedure alternative. Per la stessa ragione esposta prima, si prediligono attività alternative rispetto all’esecuzione giudiziale.
Semplificazioni. Si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale.
Si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali.
Albo. L’istituzione il Ministero della Giustizia di un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione.
Tutela dell’occupazione. Si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.
L'indicatore rivela la non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e l'assenza di prospettiva di continuità come specificato dall'art. 13 del D.lgs. n. 14/2019.
Sono previsti poi degli appositi indici che servono a fornire evidenza dell’impossibilità sopraggiunta di sostenere i debiti per almeno i sei mesi successivi ed anche dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o nei sei mesi successivi se la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi. Sono reputati indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
Nella pratica aziendalistica esistono degli indiciti comunemente utilizzati, ovvero gli indicatori della crisi. A questi bisogna aggiungere anche quelli che permettono una diagnosi precoce dell’insolevenza aziendale.
Sono stati così costruiti i “ratios di bilancio” riconducibili alle seguenti aree gestionali:
Il sistema degli “indici della crisi” è, quindi, composto su due livelli gerarchici:
Il sistema è gerarchico e l’applicazione degli indici deve avvenire nella seguente sequenza:
Indici applicabili a tutte le imprese: sostenibilità degli oneri finanziari, adeguatezza patrimoniale, ritorno liquido dell’attivo, di liquidità, di indebitamento tributario e previdenziale.
Infine, per le imprese che non reputino adeguati neppure tali indici gli è permessa l’individuazione di un set di indici idonei a far presumere la sussistenza dello stato di crisi. A questo punto è richiesta l’adeguatezza di tali indici in relazione alle specificità dell’impresa.
Quando parliamo di crisi in azienda non ci riferiamo soltanto alle conseguenze derivanti dalla non sostenibilità dell’impresa di far fronte ai debiti. Il fatto ovviamente pregiudica la continuità aziendale, ma non è l’unica minaccia che mina lo stato di salute di un business.
Alcuni di questi sono intercettabili da affidabili sistemi di risk management quali, ad esempio, rilevanti perdite per danni ambientali, controversie giudiziarie che coinvolgono i vertici della società, profondi dissidi nella proprietà, perdita improvvisa di clienti o fornitori fondamentali, insuccesso nel lancio di un nuovo prodotto, entrata nel mercato di un nuovo concorrente, ecc.
Questi sono tutti fenomeni non rilevabili dagli indici di crisi, poiché indipendenti dal sistema dei valori di bilancio. Pertanto, devono essere posti sotto stretta osservazione da parte dell’organi di controllo (Revisore Legale) secondo il Principio di revisione internazionale Isa Italia n. 570 Continuità aziendale.
Esigenza dell’organo amministrativo è dunque quella di valutare costantemente:
E fondamentale infatti che l’impresa abbia le capacità dii implementare questi processi virtuosi di controllo per un calcolo degli indicatori di crisi. E ciò dipende dalla dimensione, dalla complessità e dalla qualità dell’organizzazione aziendale, degli strumenti disponibili e, in ultimo, delle risorse umane impiegate.
Occorre determinare con periodicità gli indici di crisi ai fini della tempestività dell’iniziativa da parte del debitore. La domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi è difatti fissato con riferimento al superamento nell’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici di cui al presente documento. Questo vuol dire effettuare una valutazione trimestrale degli indici e, senza bilancio approvato, quest’ultima deve avvenire infrannuale in modo volontario allo scopo di verificare l’andamento economico e finanziario.
La segnalazione interna all’organo amministrativo da parte degli organi di controllo deve essere motivata.
La motivazione della segnalazione può anche riguardare eventi attesi nei sei mesi successivi e comunque entro la chiusura dell’esercizio in corso, soprattutto se tali elementi compromettono la sostenibilità del debito ovvero la continuità aziendale.
Da quanto su presentato emerge quindi l’importanza della verifica e della eventuale segnalazione di crisi da parte degli organi aziendali, a partire dal 2020.
Il codice della crisi di impresa, infatti, nasce con l’obiettivo di essere uno strumento utile al management per riuscire ad individuare con tempestività segnali che possono compromettere nel lungo periodo la continuità aziendale.
Per questo motivo il corretto calcolo degli indicatori della crisi di impresa diventa un presupposto indispensabile per l’attività di valutazione che l’organo amministrativo e l’organo di controllo sono chiamati ed effettuare.
Naturalmente, l’aspetto che maggiormente deve essere attenzionato non è tanto il calcolo degli indicatori, quanto la sua interpretazione nel tempo.
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