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Una recentissima pronuncia del Tribunale di Udine sul tema. 

Il Tribunale di Udine, con la recente pronuncia emessa in data 27.05.2022, ha enunciato un principio di diritto che rappresenta un punto di svolta in ambito giuslavoristico per quanto attiene il comportamento del dipendente e la possibilità di considerare rassegnate le dimissioni volontarie anche per fatti concludenti e a prescindere dal rispetto della procedura telematica prevista per legge.
In particolare, il Giudice friulano ha affermato che l’assenza ingiustificata prolungata del lavoratore deve essere intesa come volontà chiara di cessare il rapporto, dovendo dunque essere equiparata a dimissioni di fatto.
Nel caso specifico, la vicenda giudiziaria ha preso avvio dal ricorso promosso dalla dipendente, licenziata dall’Azienda per assenza ingiustificata, la quale lamentava principalmente il fatto che il Datore di Lavoro aveva comunicato al Centro per l’Impiego la chiusura del rapporto di lavoro, indicando come causale di cessazione la voce “dimissione” e non “licenziamento”, in questo modo non permettendole di fruire dell’indennità di disoccupazione.
Come noto, in forza delle previsioni di legge sul punto (art. 26 D. Lgs. 151/2015), le dimissioni possono essere presentate unicamente on line, secondo la modalità telematica prevista, a pena di inefficacia delle stesse. Il Legislatore dunque sembrerebbe non aver considerato l’ipotesi di dimissioni intervenute per fatti concludenti.
A questo proposito, il Tribunale di Udine ha rilevato dapprima che la sopra citata disposizione di legge non può che riguardare l’ipotesi di una manifestazione istantanea della volontà di risolvere il rapporto. Ha inoltre aggiunto che, in ogni caso, la previsione normativa delle dimissioni telematiche non comporta una parziale abrogazione di quanto previsto dagli artt. 2118 e 2119 c.c., in forza dei quali per recedere dal contratto è sufficiente la manifestazione della volontà di cessare il rapporto lavorativo, volontà che può essere desunta anche dalle azioni concrete del dipendente (il quale appunto non si presenta al lavoro senza motivazione alcuna perché non ha più intenzione di lavorare per l’Azienda).
Del resto, ha ricordato il Tribunale con la pronuncia dianzi indicata, occorre anche tenere presente le disposizioni della legge delega 183/2014 relativa al Jobs Act che ha affermato la «necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore». 
Anche se questa ipotesi non è prevista dalla normativa riguardante le dimissioni telematiche, essa deve comunque essere assicurata e deve trovare tutela secondo il Giudice friulano e questo anche nell’ottica di contenere il ricorso sempre più massiccio alla prassi dell’assenza ingiustificata e del conseguente licenziamento per poter usufruire dell’indennità di disoccupazione.
L’abuso di tale diritto – il cui esercizio, alle condizioni di legge, va chiaramente garantito – può avere infatti notevoli conseguenze economiche e significative ricadute sia sulle Aziende che sui lavoratori e, in quanto tale, secondo il Tribunale di Udine deve essere indubbiamente censurato.

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