L’emergenza sanitaria da diffusione del virus covid-19 e i perduranti effetti della pandemia, hanno prodotto, tra le tante conseguenze in ambito lavorativo, anche un significativo incremento del ricorso alle modalità di lavoro Agile, c.d. Smart Working.
Il diffondersi di tale fenomeno comporta per gli operatori del settore l’esigenza di interrogarsi su nuove problematiche, quali la sicurezza sul lavoro negli ambienti domestici ed i possibili riflessi sulla responsabilità del datore di lavoro anche in relazione all’esercizio dei poteri/doveri di vigilanza sui luoghi di lavoro a questo attribuiti.
Questi alcuni degli interrogativi che si sono prospettati in relazione a tale tematica:
- Quali sono le tutele previste per i lavoratori agili dalla legge 81/2017?
- Quali obblighi gravano sul datore di lavoro, relativamente alla tutela della sicurezza, in caso di ricorso alla modalità lavorativa cosiddetta agile?
- Quali accertamenti devono essere effettuati ai fini dell’attivazione delle tutele in caso di evento infortunistico, verificatosi durante una prestazione lavorativa in modalità agile?
La disciplina introdotta dal capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 individua nel lavoro agile una modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita senza una postazione fissa, ma determina, in ogni caso, l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
In tema di sicurezza sul lavoro, l’art. 22 l. 81/2017 statuisce che: “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.”
Il medesimo articolo prevede l’obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Viene dunque previsto, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature e apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al titolo III del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un’adeguata manutenzione.
L’art. 23 della legge 81/2017, al comma 2, prevede altresì il diritto del lavoratore agile alla tutela in caso di infortunio sul lavoro, disponendo infatti che: “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.”
Il successivo comma 3, l. 81/2017, statuisce, invece che: “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali […]quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.”
Il richiamato articolo limita dunque la possibilità di considerare integrata una ipotesi di infortunio sul lavoro all’esistenza di una diretta connessione dell’evento con la prestazione lavorativa, e ciò anche con riguardo alla fattispecie dell’infortunio in itinere, che viene riconosciuto solo qualora la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative sulla base di criteri di ragionevolezza.
In merito alle richiamate previsioni normative, ed in particolare al citato art. 23 l.81/2017, appare tuttavia doveroso effettuare le seguenti puntualizzazioni:
a) l’Assicurazione non prevede la copertura degli infortuni occorsi durante interruzioni o deviazioni del percorso non necessarie o comunque non collegate a motivi di lavoro, che si dovessero verificare lungo il tratto per recarsi a lavoro.
b) l’Assicurazione opera anche in caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, sempre che il relativo uso si renda necessario a motivo dell’assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e sempre che il tragitto non sia percorribile a piedi.
c) Il richiamo, effettuato dall’art. 23, c. 3 l.81/2017, a “criteri di ragionevolezza” comporterà inevitabilmente la possibilità per l’INAIL di contestare l’applicabilità della copertura assicurativa nel caso di infortunio del lavoratore agile, dando vita a contenziosi.
In tale ambito, i lavoratori “agili” devono essere assicurati all'Inail se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali).
Una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, i suddetti lavoratori sono assicurati, applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, con il solo limite del rischio elettivo.
Per quanto concerne gli aspetti peculiari del lavoro agile, gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.
Il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie allorché siano strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.
Ai fini della possibilità di risarcire l’ipotetico infortunio occorso al lavoratore agile saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali.
Il tema è dell’infortuno sul lavoro durante la prestazione lavorativa in modalità agile, è stato oggetto di un recente ricorso amministrativo promosso nei confronti dell’INAIL, conclusosi con esito favorevole alla lavoratrice (aprile 2021).
Una dipendente di un’azienda metalmeccanica in smart working presso la propria abitazione durante una telefonata con un collega di lavoro, effettuata utilizzando lo smartphone aziendale, è caduta dalle scale di casa provocandosi alcune fratture. La lavoratrice si è quindi recata presso il Pronto Soccorso, segnalando l’evento sia al datore di lavoro che all'INAIL (il fatto risale a settembre 2020).
L'istituto inizialmente non ha riconosciuto l'infortunio, non ravvisando la sussistenza di collegamento causale tra l'evento infortunistico e la prestazione di lavoro. Con il ricorso amministrativo all'Inail, avanzato per il tramite della sigla sindacale INCA CGIL di Treviso, l'istituto di assicurazione ha mutato radicalmente il proprio convincimento e riconosciuto il diritto della dipendente ad ottenere il risarcimento del danno biologico subito e l’effettuazione di visite e terapie riabilitative senza oneri per i prossimi dieci anni.
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