L’assunzione del lavoratore è molto spesso preceduta da una fase di ricerca e selezione del personale, che, conformemente a tutte le trattative che poi confluiscono in un contratto, deve essere svolta nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Questa prima fase può concludersi anche con la sottoscrizione di una lettera di impegno all’assunzione che deve contenere, per la sua efficacia, gli elementi essenziali del contratto definitivo e che ha carattere vincolante per le parti.
Ma quali sono gli elementi necessari per la sua validità?
Quali gli adempimenti da formalizzare per contenere ed evitare quanto più possibile successivi contenziosi?
In primo luogo occorre rammentare che esso può essere più o meno complesso a seconda di quanto si voglia specificare.
Per evitare il rischio di contenzioso, la lettera-accordo d’impegno all’assunzione, che deve rivestire forma scritta in tutti i casi in cui il contratto finale lo prevede (ad esempio nell’ipotesi di apprendistato), deve contenere gli stessi elementi che costituiranno oggetto del contratto definitivo.
Li riepiloghiamo sinteticamente di seguito:
- l'identità delle parti;
- la natura e le caratteristiche del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, apprendistato…);
- la data di inizio del rapporto di lavoro (giorno esatto o entro una certa data) e l’eventuale durata dello stesso in caso di contratto a termine o apprendistato;
- il luogo di assunzione e il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa;
- la durata del periodo di prova se previsto;
- l’oggetto del contratto di lavoro ovvero l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
- la retribuzione, quale prestazione principale del datore di lavoro, che potrà essere indicata su base mensile o annuale, al lordo degli oneri previdenziali e fiscali posti a carico del lavoro, precisando che gli elementi che la costituiscono verranno elencati nel successivo contratto di assunzione;
- l'orario di lavoro (full time o part time);
- il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
In relazione alle informazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve fornire al prestatore di lavoro al momento dell’avvio del rapporto, occorre ricordare in questa sede che è stato di recente approvato – ed è in attesa di pubblicazione e di entrata in vigore definitiva – lo schema di decreto, per l’attuazione della direttiva UE n. 2019/1152, che integra e modifica l’attuale art. 1 D.Lgs. 152/1997 (informazioni sul rapporto di lavoro).
In particolare viene previsto che il datore di lavoro comunichi al lavoratore, in modo chiaro, completo e conforme agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità, un elenco puntuale di informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela.
Rispetto a questo tema, verranno forniti tutti gli aggiornamenti del caso in maniera tempestiva.
Potranno essere poi inserite nella lettera di impegno all’assunzione anche una serie di clausole normalmente definite come accessorie quali per esempio:
1. l’eventuale patto di non concorrenza;
2. l’eventuale riconoscimento di fringe benefit;
3. l’eventuale inserimento della risorsa in un sistema di incentivazione individuale.
Sarà poi necessario e auspicabile, inserire anche clausole di carattere particolare quali quelle relative ad esempio:
Alla risoluzione espressa: clausola in forza della quale si dispone che la mancata presentazione al lavoro, entro un certo termine dalla data di assunzione concordata, comporta il venir meno dell’impegno del datore alla costituzione del rapporto di lavoro.
Alla validità: Il contenuto e le clausole contenute nell’impegno sono valide e vincolanti per il datore di lavoro sino ad una certa data, trascorsa la quale la mancata accettazione da parte del lavoro comporta il venir meno di qualsiasi diritto.
Alla penale legata all’inadempimento: La previsione di una penale in caso di inadempimento comporta la mancata applicazione dell’obbligo di cui all’art. 2932, ossia dell’obbligo di dare comunque corso alla costituzione e all’avvio del rapporto di lavoro.
E’ bene in ogni caso essere quanto più completi e puntuali possibile nella compilazione e redazione di tale lettera, dal momento che essa ha carattere vincolante per le parti. Ciò significa che, in caso di inosservanza degli obblighi in essa contenuti, il lavoratore potrà agire in giudizio per ottenere un risarcimento del danno o per la pronuncia di una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto poi non concluso.
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