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Le nuove indicazioni recentemente fornite sul punto dalla comunita’ europea.

La Commissione UE, in data 09.12.2021, ha emanato una direttiva destinata ad avere rilevantissima importanza per le sorti di una delle figure lavorative più discusse del recente passato, ossia quella dei rider.
La categoria è del resto anche numericamente consistente. Basti considerare che la direttiva ha preso come base di riferimento per il proprio obiettivo di tutela almeno 5,5 milioni di lavoratori erroneamente classificati come autonomi, in un panorama lavorativo che vede la presenza di oltre 28 milioni di rider. 
Quali sono le indicazioni fornite dalla Commissione Europea?
Quali le conseguenze pratiche e operative di questo recentissimo intervento?
Secondo quanto stabilito dalla Commissione, i rider sono da considerarsi lavoratori dipendenti subordinati delle piattaforme digitali se ricorrono almeno due dei cinque requisiti fissati dalla Commissione medesima, perché la piattaforma venga considerata a tutti gli effetti “datore di lavoro”.
Nello specifico, secondo i criteri delineati nella proposta di direttiva UE, il rider potrà essere qualificato come dipendente quando la piattaforma digitale:

Ebbene, come dianzi anticipato, la direttiva UE sopra richiamata stabilisce che la subordinazione deve ritenersi presunta nel caso in cui si verifichino anche solo due di queste condizioni.
In tale ipotesi, la piattaforma digitale avrà pertanto l’obbligo di procedere con l’assunzione del lavoratore in questione
Ne deriva, come naturale conseguenza che, se il rider sarà assunto come lavoratore dipendente, avrà quindi diritto a tutte le tutele che la legge prevede e riconosce a questa figura lavorativa.
Quali sono dunque le principali tutele riconosciute al rider, nel caso in cui questi venga considerato lavoratore dipendente?
Prima di tutto il rider dipendente avrà diritto al cosiddetto salario minimo, laddove garantito, alle ferie pagate e a tutti gli istituti contrattuali correlati. Avrà altresì diritto a vedersi riconosciuta l’indennità di malattia e di disoccupazione, oltre che l’accantonamento dei contributi previdenziali e le tutele più ampie anche per ciò che concerne gli infortuni.
Come accennato, laddove ricorrano almeno due delle condizioni sopra richiamate, il rider si presume lavoratore subordinato. La proposta di direttiva fa ricadere infatti sulla piattaforma digitale l’onere di provare che il lavoratore non sia un dipendente ma invece un lavoratore autonomo. 
Anche al rider è ovviamente data la possibilità di contestare la classificazione operata dalla piattaforma, facendo ricorso all’uso degli algoritmi. 
La Commissione ha infatti stabilito la necessità del controllo umano sull’utilizzo di queste formule informatiche, affinché esse abbiano corrispondenza esatta con l’effettivo status del lavoratore. 
L’obiettivo che la proposta UE si propone di centrare è anche quello correlato di realizzare ed ottenere una maggiore trasparenza: le piattaforme digitali avranno l’obbligo di comunicare i dati relativi al lavoro e ai lavoratori alle autorità nazionali.
Quali sono i passi successivi? 
Quali le tempistiche per la realizzazione degli effetti pratici e per l’adeguamento?
La proposta di direttiva della Commissione adottata in data 09.12.2021 è attualmente all’esame e al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio. Una volta approvata, spetterà agli Stati Membri recepirla entro due anni nella propria legislazione nazionale.
Il margine di tempo per vedere degli effetti pratici di questa indicazione è sicuramente ampio ma l’indicazione fornita a livello europeo costituisce un indicatore importante che gli operatori del settore dovranno iniziare a tenere presente già nel prossimo futuro.

 

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