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In costanza di rapporto di lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa, possono verificarsi degli eventi che incidono sulla salute del lavoratore e, conseguentemente, sull’esecuzione della prestazione medesima.

Gli esempi più noti di questi accadimenti sono rappresentati indubbiamente dall’infortunio sul lavoro e dalla malattia professionale. 

Quali sono le caratteristiche principali dei due istituti? 

Quali le differenze più significative e caratterizzanti?

Descrizione degli istituti

L’infortunio sul lavoro

L'infortunio sul lavoro è l'evento traumatico, che si verifica in ragione di una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, e che determina l’impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per un periodo di tempo di almeno tre giorni (invalidità temporanea) o che ne pregiudichi totalmente l’effettuazione (inabilità permanente o, nei casi più drammatici, evento morte).

La legge prevede una specifica assicurazione obbligatoria per indennizzare i lavoratori che subiscono uno di questi eventi e che copre anche gli infortuni che si verificano nel tragitto che il lavoratore compie per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa (il c.d. infortunio in itinere).

Affinché si possa configurare una ipotesi di infortunio è necessario che si verifichino i seguenti presupposti:

  • un evento traumatico dal quale deriva la compromissione della salute del lavoratore o, nei casi più gravi, la morte dello stesso;

  • un collegamento tra questo evento e l’effettuazione dell’attività lavorativa; 

  • una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni;

  • la c.d. causa violenta 

Deve essere inoltre rammentato e specificato che l’occasione di lavoro si ritiene esistente tutte le volte in cui l’infortunio è collegato, anche in via indiretta, con l’attività lavorativa. 

L’occasione di lavoro che determina l’infortunio sul lavoro ed il nesso di causalità, con il conseguente indennizzo dell’evento lesivo, si ritiene sussistente ogni volta in cui l’infortunio sul lavoro è derivato da un rischio specifico, ossia quello al quale è sottoposto solo il lavoratore a motivo della peculiare attività che svolge, oppure da un rischio generico aggravato, ossia da un rischio che riguarda tutti ma che è aggravato dallo svolgimento dell’attività lavorativa.

Si qualifica abitualmente come infortunio sul lavoro, anche quello che è noto come infortunio in itinere, ossia quello che si verifica durante il percorso effettuato per raggiungere o per tornare dal posto di lavoro.

In ragione di ciò, deve qualificarsi come infortunio sul lavoro l’evento lesivo che si verifica in una delle seguenti circostanze:

  • durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (a patto che vi sia un collegamento tra il percorso e la destinazione lavorativa);

  • durante il normale percorso che abitualmente collega i due luoghi;

  • durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello utilizzato per la consumazione abituale dei pasti.

Tutte le interruzioni o le deviazioni dal percorso che siano totalmente indipendenti dal lavoro o comunque non necessarie escludono l’indennizzabilità degli eventi che si verificano lungo questo tragitto.

La giurisprudenza pressochè uniforme ha riconosciuto il diritto all’indennizzo dell’infortunio in itinere anche nel caso in cui l’evento lesivo si verifichi con l’utilizzo di mezzi di trasporto privati, a patto che il ricorso a questi mezzi sia considerato necessario per svolgere in maniera puntuale i propri compiti lavorativi.

Sono considerati indennizzabili anche gli eventi lesivi che si sono verificati in pendenza di missione o trasferta, purchè sussiste naturalmente il collegamento funzionale con l’esecuzione della prestazione lavorativa.

La malattia professionale

L’infortunio sul lavoro che abbiamo dianzi descritto, si distingue dalla cosiddetta malattia professionale, ipotesi che incide sulla salute del lavoratore e sull’esecuzione della prestazione lavorativa ma per ragioni e con caratteristiche differenti.

Nell’ipotesi di malattia professionale la lesione della salute del prestatore di lavoro si verifica per una causa cosiddetta lenta, dovuta ad una lenta, graduale e progressiva azione lesiva sull’organismo del lavoratore riconducibile all’esercizio e a motivo dell’attività lavorativa svolta dal dipendente. Si pensi, quale esempio, al caso in cui un lavoratore contragga una forma tumorale per avere respirato per anni delle esalazioni senza adeguati sistemi di filtraggio dell’aria o senza apposite mascherine.

Per malattie professionali devono intendersi sia tutte quelle che sono tassativamente elencate dalla legge, contratte nelle lavorazioni indicate e che vengono indicate come malattie tabellate (D.M. 9 aprile 2008) in relazioni alle quali opera la cosiddetta presunzione di sussistenza del nesso causale tra lavoro e insorgenza della malattia, sia quelle che non risultano espressamente elencate, ma in ogni caso malattie professionali, c.d. “malattie non tabellate”.

L’INAIL qualifica come malattia professionale anche il cosiddetto mobbing nei casi in cui esso provochi una invalidità psico fisica che dà diritto al riconoscimento di un danno biologico.

Ai fini del riconoscimento della malattia professionale, devono verificarsi le seguenti circostanze:

  • la malattia deve essere stata contratta a seguito della prolungata esposizione al rischio specifico causato dalle lavorazioni determinate;

  • il lavoratore deve essere provvisto di assicurazione contro la malattia professionale e gli infortuni;

  • deve necessariamente sussistere un rapporto causale diretto ed efficiente tra l’origine professionale e la malattia;

  • la malattia deve rappresentare l’effetto di una graduale e progressiva azione determinata da fattori professionali.

Conseguenze del verificarsi di infortunio e malattia sul rapporto di lavoro

L’infortunio e la malattia sono eventi che comportano il sorgere a favore del lavoratore del diritto alla conservazione del posto per il periodo (noto come periodo di comporto), che viene indicato e previsto dalle leggi e dalla contrattazione collettiva.

Occorre tenere presente che, ai fini del calcolo del periodo di comporto, decorso il quale il datore di lavoro può recedere dal rapporto, devono essere conteggiate le sole assenze per malattia e non devono essere ricomprese quelle ricollegabili a malattia professionale o infortunio sul lavoro, dal momento che non possono essere poste a carico del lavoratore le conseguenze negative del pregiudizio che è stato cagionato dall’attività lavorativa effettuata.

Trattamento economico dei due istituti

In caso di infortunio o di malattia professionale, sorge il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico che viene previsto in misura stabilita dalla legge, dai contratti collettivi di riferimento, dagli usi o secondo equità.

Il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore l’intera retribuzione per il giorno in cui si è verificato l’infortunio ed una misura pari al 60% della medesima retribuzione per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell’assicurazione e dunque fino al quarto giorno dal verificarsi dell’infortunio.

Dal quarto giorno successivo all’infortunio e fino alla guarigione o al consolidamento dei postumi di ipotetici postumi permanenti, l’indennità è a carico dell’INAIL.

Il medesimo criterio di calcolo si utilizza anche per l’ipotesi della malattia.

L’indennità a carico del lavoro e quella a carico dell’INAIL vengono conteggiate sulla base del salario medio giornaliero riconosciuto al lavoratore nei 15 giorni che hanno preceduto l’evento.

I contratti collettivi generalmente prevedono, per il datore di lavoro, l’obbligo di riconoscere una integrazione del trattamento economico legislativamente stabilito così da assicurare al dipendente lo stesso corrispettivo al quale avrebbe avuto diritto in costanza di regolare svolgimento della prestazione lavorativa.

Adempimenti da svolgere ai fini della fruizione del relativo trattamento indennitario

In capo al lavoratore sussiste l’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro del verificarsi dell’infortunio. In mancanza di tale notizia l’Azienda, non avendo conoscenza del fatto rilevante, non può dare seguito alla denuncia del caso e di legge con il rischio per il dipendente di perdere il diritto al trattamento economico previsto.

Una volta avuta notizia dell’infortunio il Datore di Lavoro deve procedere con la denuncia, esclusivamente per via telematica attraverso il portale dell’INAIL, entro il termine di due giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione del fatto.

L’assicurato ha l’obbligo di procedere con la denuncia della malattia professionale al datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dal verificarsi della stessa. Il datore di lavoro dovrà poi trasmettere la denuncia in questione nel termine di successivi cinque giorni.

L’invio va effettuato alla sede INAIL competente per territorio, per tale intendendosi quella in cui l’assicurato ha il domicilio.

Alla denuncia va allegato il certificato medico che a sua volta deve specificare:

  • il domicilio dell’ammalato

  • il luogo dove si trova ricoverato

  • una relazione dei sintomi della malattia. 

La denuncia può essere effettuata anche per via telematica e in questo caso il certificato medico deve essere trasmesso soltanto se viene richiesto dall’INAIL.

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