Il Garante della Privacy è di recente intervenuto per chiarire alcuni dubbi relativi al trattamento dei dati del dipendente in relazione alla vaccinazione anti Covid-19, con l’obiettivo di fornire un concreto strumento di aiuto alle Aziende perché possano operare correttamente in un ambito così delicato e complesso, specie nel perdurante quadro emergenziale.
Molti sono i quesiti che possono sorgere in riferimento a questa tematica e che il Garante ha affrontato, posta la natura sensibilissima delle informazioni in questione.
Questi di seguito gli interrogativi più rilevanti ai quali ha dato risposta l’Autorità, attraverso la nota resa in data 17.02.2021.
Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario?
Può interpellare il medico competente per ricevere l’indicazione dei nominativi dei dipendenti vaccinati?
L’Azienda può ottenere conferma della sottoposizione alla vaccinazione rivolgendo la domanda direttamente ai lavoratori interessati?
Nella sezione dedicata alle cosiddette Faq, elaborate appunto dalla Autorità competente in materia, è stato prima di tutto chiarito che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di dare informazioni in relazione al loro stato vaccinale (e dunque se abbiamo effettuato o meno la vaccinazione in questione) né ottenere la copia della documentazione che attesti l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19.
Secondo il parere del Garante, la normativa di carattere emergenziale emanata nell’ambito della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non prevede infatti espressamente in nessun punto questa possibilità.
Né può scriminare e rendere legittimo l’operato del datore di lavoro rispetto al trattamento dei dati riguardanti la vaccinazione, il consenso eventualmente reso dal dipendente sul punto e questo in considerazione del fatto che sussisterebbe, sempre secondo l’Autorità, un notevole squilibrio tra titolare e interessato nel contesto lavorativo.
Ugualmente, non è possibile per il medico competente rendere noti al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il sanitario incaricato può infatti trattare legittimamente i dati sanitari dei lavoratori tra i quali rientrano, a determinate condizioni e laddove necessario, le indicazioni attinenti la vaccinazione.
Per il datore di lavoro è invece possibile ottenere ed acquisire i giudizi di idoneità specifica alla mansione predisposti dal medico competente, dato che questo tipo di attività è usualmente prevista e consentita dalle disposizioni generali e dalla normativa vigente in punto sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).
Il Garante ha altresì fornito chiarimenti in merito alla possibilità di prevedere la vaccinazione anti covid- 19 dei dipendenti come condizione necessaria ed indispensabile per accedere al luogo di lavoro oppure per svolgere particolari mansioni.
Posto che sul punto è necessario ed indispensabile l’intervento chiarificatore del legislatore nazionale, nelle more, secondo l’Autorità vigilante in ambito privacy, devono ritenersi operanti e applicabili le disposizioni definite “misure speciali di protezione” (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008), che sono state dettate in riferimento a specifici ambienti lavorativi e che disciplinano le ipotesi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, quale può essere qualificato ad esempio l’ambito lavorativo sanitario che comporta livelli di rischio molto elevati per i lavoratori e per i pazienti.
Anche in questi casi di conseguenza, solo il medico competente, che rappresenta il collegamento operativo tra il sistema sanitario e l’ambiente lavorativo, ha la possibilità di trattare i dati personali che riguardano la vaccinazione dei dipendenti.
Le Aziende sono perciò tenute ad applicare, sul piano organizzativo, le misure che verranno indicate dal medico competente e che sono abitualmente richiamate nelle ipotesi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).
Il quadro si presenta dunque ancora molto complesso e con margini di notevole incertezza. Più che mai auspicabile l’intervento del Legislatore sul tema, oggetto di numerosi e vivaci dibattiti e che indubbiamente ci fornirà spunti per continui aggiornamenti e confronti.
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