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La Legge di Bilancio 2022, tra le molte previsioni, ha dedicato una serie di disposizioni alla materia dei tirocini (articolo 1, commi dal 720 al 726), ponendosi sostanzialmente due obiettivi principali attraverso di esse: ridisegnare i contenuti delle linee guida sul tema, dopo i precedenti del 2013 e del 2017, e rafforzare gli strumenti di tutela dell’istituto, al fine di contenerne l’uso fraudolento o comunque l’utilizzo in maniera non conforme alla ratio formativa che è il fondamento del tirocinio medesimo.
Tra le disposizioni immediatamente operative della suddetta Legge e di significativa rilevanza, vi sono anche quelle attraverso le quali la Manovra 2022 ha inteso rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei tirocinanti. Il comma 725 dell’articolo già citato prevede infatti che il soggetto ospitante chi svolge il tirocinio è tenuto al “rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81””.
La previsione in questione deve intendersi in realtà un rafforzativo e un ulteriore richiamo all’osservanza quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 (normativa di riferimento in area sicurezza sul lavoro) all’articolo 2, lettera a).
L’articolo appena citato considera infatti e parifica lo studente che si reca in azienda per progetti di alternanza scuola-lavoro alla stregua del lavoratore, qualificando come equiparato al lavoratore subordinato il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro“.
Anche il Ministero del Lavoro, nella serie di interpelli e di interventi sull’argomento in questione, ha più volte riaffermato la predetta equiparazione, ai sensi del Testo Unico in materia di sicurezza degli stagisti e dei tirocinanti con i lavoratori, sostenendo espressamente che: “nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta”.
 
Secondo tutte le predette indicazioni, deve pertanto intendersi lavoratore, ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008, anche colui che svolge un’attività presso un’azienda o un’organizzazione, pubblica o privata, anche con il solo scopo di apprendere un lavoro o di svolgere i tirocini formativi o di orientamento.
Da ciò ne deriva che in tutte le ipotesi in cui un datore di lavoro decide di inserire nel proprio organico stagisti o tirocinanti, questi sarà obbligato a osservare le stesse regole che applica per tutti gli altri suoi dipendenti per ciò che concerne la sicurezza sul lavoro.

Che cosa comporta dunque per il Datore di Lavoro questa parificazione?
Quali obblighi ne discendono in capo all’Azienda in relazione a questo specifico profilo?

Allo stagista ed al tirocinante, in estrema sintesi e in relazione ai profili più salienti, dovrà essere impartita sul tema sia la formazione generale che quella specifica, di differente durata a seconda del settore di attività e di operatività dell’Azienda, oltre che in considerazione della fascia di rischio (basso, medio o alto) alla quale è riconducibile l’attività dell’azienda medesima.
Il Datore di Lavoro deve inoltre:

i) informare lo stagista o il tirocinante sull’applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, ii) designare un tutor che, oltre a svolgere il ruolo di referente in azienda per lo stagista anche per ciò che concerne l’assolvimento degli obblighi di apprendimento e di formazione steattamente intesa, ne segua l’attività e fornisca le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla peculiare attività dell’impresa in concreto.


In particolare, lo stagista dovrà essere informato sulle seguenti tematiche:
- l’applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro,
- l’individuazione e la profilazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività della impresa;
- le procedure adottate ed in vigore rispetto alla gestione del primo soccorso, della lotta antincendio, dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.
Al tirocinante, laddove necessari, dovranno essere altresì forniti idonei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.), con conseguente attivazione anche della sorveglianza sanitaria in tutte le ipotesi già previste dalla legge.
Non potrà e non dovrà dunque essere attuato alcun trattamento differenziato nei confronti del tirocinante, destinatario delle medesime tutele previste per i lavoratori subordinati in punto sicurezza sul lavoro.

 

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