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Il 31 dicembre 2021 è la data in cui avrà termine il periodo sperimentale, transitorio, di validità del pensionamento cosiddetto ”Quota 100”, cioè quello che prevede la possibilità di ottenere il pensionamento in deroga alle regole normalmente previste, bensì con il possesso del duplice requisito di almeno 62 anni di età anagrafica congiuntamente con 38 anni di contributi. 

Per raggiungere i 38 anni di contributi viene ritenuta valida tutta la contribuzione versata o comunque accreditata con il vincolo, per i lavoratori dipendenti di aziende private, del possesso di almeno 35 anni di contribuzione valida una volta eliminata quella conseguente a periodi di malattia o disoccupazione.

Riguardo i 35 anni che devono essere perfezionati, viene ritenuta valida tutta la contribuzione accreditata presso qualsiasi cassa, escluse le casse professionali, quindi il lavoratore che possiede contributi versati presso casse Inps diverse potrà cumularli gratuitamente.

Va ricordato che la pensione “Quota 100” non è cumulabile con i redditi che derivano da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, sino al raggiungimento dell’età per la Pensione di Vecchiaia. È ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo occasionale, entro un massimo di 5mila Eu. Oltre tale limite la pensione in “Quota 100” viene sospesa per l’intero anno di produzione dei redditi da lavoro predetti.

Quota 100: chi non ne ha diritto?

Quota 100 non spetta a chi, pur avendo maturato i requisiti percepisce i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Non solo Quota 100: le altre riforme con le quali è possibile andare in pensione anticipatamente.

Tra le opzioni: Quota 41, Opzione Donna, Isopensione, Contratto di espansione e APE sociale. 

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