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Portata applicativa ed applicazione pratica di questa previsione di recente introduzione legislativa.

In data 22.09.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è dunque entrato in vigore a tutti gli effetti, il Decreto Legge n. 127 del 21.09.2021 che prevede l’obbligo del cosiddetto Green Pass per tutti i lavoratori dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

Di fatto, dunque, a partire da quella data, non si potrà accedere ai luoghi di lavoro senza esibire una valida certificazione verde.

La previsione si pone come obiettivo quello di immunizzare tutte le categorie di lavoratori, senza alcuna distinzione tra settore pubblico e privato, introducendo l’obbligo generalizzato di dotarsi del Green pass per tutti coloro che svolgono attività lavorativa, ivi compresi gli autonomi, i professionisti, i prestatori occasionali, chi svolge attività di formazione (per tale intendendosi anche lo stage), colf e baby sitter.

Ma quali sono le conseguenze pratiche dell’introduzione di questo divieto?

Quali gli obblighi che deve assolvere il datore di lavoro, in relazione a questa previsione?

Quali le ipotetiche conseguenze per i lavoratori che non si allineano alla prescrizione in esame?

Obblighi per le Aziende.

I datori di lavoro sono tenuti a garantire il rispetto delle normative e ad effettuare le attività di controllo e di verifica, avendo termine per disciplinare le relative modalità organizzative sino al prossimo 15 ottobre 2021.

I controlli dovranno essere preferibilmente eseguiti al momento dell’accesso al luogo di lavoro, previa individuazione da parte dell’Azienda dei soggetti che avranno formale incarico di esecuzione dei controlli e della contestazione delle eventuali violazioni, previa apposita nomina che riporti in maniera completa tutte le istruzioni necessarie all'esercizio dell'attività di verifica.

Il controllo, circa il possesso della certificazione verde COVID-19, deve essere effettuato per tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali e la verifica dovrà avvenire attraverso l’applicazione VerificaC19 che legge il codice a barre bidimensionale (cosiddetto QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico, assegnato ad ogni Green pass.

È inoltre possibile, per il soggetto che deve eseguire le verifiche richiedere l’esibizione di un valido documento di identità, ma solo per assicurarsi la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Non è ammessa, in nessun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario durante la verifica, e questo in considerazione del fatto che il controllo non può essere ritenuto trattamento del dato ai fini della privacy (così come chiarito dall’articolo 13, comma 5, del DPCM 17 giugno 2021).

La violazione di tali prescrizioni e dunque la mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di violazione reiterata potrà essere raddoppiata.

Le relative sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, per il tramite delle Forze di polizia, dell'Ispettorato del lavoro o del personale ispettivo dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

Conseguenze per i lavoratori che non ottemperano alla prescrizione

Il lavoratore che non è in possesso della certificazione verde non può accedere al luogo di lavoro e la sua assenza per tale motivo verrà considerata come assenza ingiustificata, con conseguente sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione fino alla presentazione del Green pass o, in mancanza della certificazione, fino al 31.12.2021.

Deve in ogni caso essere assicurata la conservazione del posto di lavoro, non potendo l’Azienda licenziare il dipendente assente ingiustificato per la ragione di cui si discute e adottare alcun provvedimento disciplinare.

La prescrizione suindicata non opera per i soggetti che sono esonerati dalla adesione alla campagna vaccinale in forza di certificazione medica adeguata (per particolari ragioni mediche o cliniche che fondano l’esenzione).

Anche in relazione alla mensa aziendale, come già chiarito dal Governo in una FAQ sul punto, il lavoratore può accedere a tale locale solo previa verifica del green pass.

Infine, l’accesso ai luoghi di lavoro, in violazione all’obbligo di possesso del Green pass, comporterà anche una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro. Senza, con ciò, escludere eventuali conseguenze disciplinari, secondo le previsioni contrattuali di settore.

Nelle sole imprese che impiegano meno di 15 dipendenti, è permesso al datore di lavoro procedere con la sostituzione del lavoratore sospeso.

Il decreto dispone infatti che l’Azienda, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata può procedere con la sospensione del dipendente per la durata del contratto di sostituzione e attivare appunto la sostituzione stessa, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile una volta sola, e non oltre il termine di scadenza del periodo emergenziale, ossia il 31 dicembre 2021.

Seguiranno indubbiamente ulteriori indicazioni ed istruzioni operative, rispetto alle quali forniremo ogni più utile e puntuale aggiornamento.

 

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