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Se e a quali condizioni il dipendente ha diritto di chiedere e ottenere il conseguente risarcimento? Le ultime indicazioni della Giurisprudenza sul punto. 

Come noto, per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre il limite ordinario fissato dalla legge in 40 ore settimanali (fatte salve le eccezioni legate a particolari modalità orarie di esecuzione della prestazione lavorativa, quale l’orario di lavoro multiperiodale).

Alcuni contratti collettivi, che prevedono un orario settimanale inferiore alle 40 ore, qualificano come supplementare il lavoro svolto oltre l’orario contrattuale ed entro il limite legale.

Il ricorso al lavoro straordinario deve essere circoscritto ed è consentito solo a determinate condizioni ed ipotesi specifiche, ossia:

- previsione del contratto collettivo applicato o applicabile che introduce e disciplina il lavoro straordinario, anche eventualmente stabilendo dei limiti massimi differenti di esecuzione della prestazione lavorativa (che non può in ogni caso superare le 48 ore settimanali, per ogni periodo di sette giorni);

- accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, in mancanza di una previsione espressa della contrattazione collettiva;

- in ipotesi particolari e contingenti, rappresentate da eccezionali esigenze tecnico produttive, forza maggiore oppure eventi occasionali, quali mostre, fiere e/o eventi collegati all’area produttiva.

Il lavoro straordinario si conteggia separatamente dal lavoro normale ed è compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di riferimento che, in alternativa oppure in aggiunta alle maggiorazioni, possono consentire ai dipendenti di utilizzare i cosiddetti riposi compensativi.

Ferma la disciplina generale sinteticamente richiamata, sono stati posti all’attenzione degli interpreti del settore e della giurisprudenza una serie di interrogativi:

L’eccesso di lavoro straordinario può avere effetti dannosi e pregiudizievoli per il lavoratore? 

Se e a quali condizioni il dipendente può avanzare la relativa domanda di risarcimento del danno da usura psico fisica eventualmente derivato?

Le ultime indicazioni della giurisprudenza sul risarcimento del danno da eccesso di straordinario.

La prestazione lavorativa straordinaria che supera in maniera significativa ed importante i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per un lungo arco temporale, è idonea a procurare al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e che consiste nella lesione dell’integrità i cui elementi sintomatici si traducono in forte stress, stanchezza, calo di concentrazione e produttività.

La sussistenza di questo danno deve ritenersi presunta perché qualificabile come lesione del diritto costituzionale alla salute, di cui all’art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione del quantum, ossia del suo concreto ammontare, occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto.

Questa la recentissima indicazione fornita dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 26450 del 29 settembre 2021.

La vicenda posta all’attenzione della Suprema Corte.

Nella vicenda processuale posta all’attenzione della Corte di Cassazione, il lavoratore ricorreva in tribunale, affermando di aver prestato per il proprio datore di lavoro, nel periodo 2006-2008, lavoro straordinario per un numero di ore di gran lunga superiore al limite massimo previsto dalla legge e dal contratto collettivo. 

Il Tribunale di Torino prima e la Corte d’appello territoriale poi, in accoglimento parziale della domanda del lavoratore, condannava la società al pagamento delle maggiorazioni retributive e del risarcimento del danno per il lavoro straordinario prestato

Avverso la decisione della Corte di appello di Torino, la società che era risultata soccombente proponeva ricorso per Cassazione.

Ebbene i Giudici di Legittimità hanno ritenuto non fondata la domanda di riforma proposta dal Datore di Lavoro.

E’ stato infatti sottolineato che, sul tema, esiste un consolidato e significativo orientamento espresso in sede di legittimità, secondo cui la prestazione lavorativa straordinaria in eccesso, che supera dunque di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura – psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta  in quanto si ritiene attuata una lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost..

Per la determinazione della somma da liquidarsi materialmente, il punto di riferimento è costituito dal tipo di prestazione resa e dalla sua onerosità oltre che dalle indicazioni che vengono fornite dalla contrattazione collettiva di riferimento. 

E’ stato inoltre puntualizzato che, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore, come nella fattispecie oggetto di esame, indichi e prospetti, nelle varie fasi del giudizio, sia il numero delle ore straordinarie svolte che il periodo di riferimento. 

In presenza di elementi di questo tipo che consentono di qualificare come abnorme la prestazione resa dal lavoratore, poiché chiaramente resa in violazione dei limiti di legge sul punto, il danno all’integrità psico fisica si ritiene sussistente in re ipsa.

Legittimo dunque riconoscere il danno da eccesso di lavoro straordinario ma nelle ipotesi in cui il limite di legge consentito sia ampiamente superato, per un arco temporale significativo e in relazione a prestazioni di particolare gravosità, tali da incidere sulla somma poi concretamente oggetto di liquidazione. 

 

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