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Il contratto di Apprendistato nasce, nella sua formulazione legislativa, con una duplice finalità, ossia quella di adeguare la professionalità del lavoratore alle esigenze del mercato del lavoro e, al contempo, di favorire l’occupazione dei giovani, facilitando l’ingresso di questi ultimi nel mondo del lavoro. 

Per tale ragione assume incidenza significativa, ai fini della valutazione della regolarità formale e sostanziale di questo rapporto, l’obbligo formativo gravante sul datore di lavoro, previsto ex lege per tali tipologie contrattuali.

Ma procediamo con ordine nella nostra analisi.

-  Come si definisce il contratto di apprendistato e in cosa si differenzia da un normale contratto di lavoro?

-  Quante tipologie di contratto di apprendistato sono previste?

- Che rilievo ha l’adempimento agli obblighi formativi nel complessivo assetto del rapporto contrattuale?

- Quali sono le conseguenze per il datore di lavoro in caso di inadempimento agli obblighi di formazione? 

L’obbligo formativo nel contratto di apprendistato. 

Secondo quanto previsto dall’art. 41, c.1, L. 81/2015, l’apprendistato si qualifica come un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. 

Mediante tale contratto infatti, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista non solo la retribuzione, ma anche gli insegnamenti finalizzati a conseguire, a seconda dei casi:

a) un titolo di studio;

b) una professionalità o le competenze specifiche di un mestiere;

c) esperienze funzionali al raggiungimento di titoli di studio di livello universitario o di alta formazione. 

In base alla specifica tipologia di contratto di apprendistato, la legge prevede differenti modalità di realizzazione dell’attività formativa, che tuttavia si fondano su principi di carattere generale, validi e applicabili in ogni ipotesi, che possono essere sintetizzati come segue:

1) obbligo di individuare un tutor o un referente aziendale;

2) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali mediante i fondi paritetici interprofessionali, sulla base di accordi tra le regioni;

3) obbligo di registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel fascicolo elettronico dell’apprendista.

Analizziamo sinteticamente di seguito le modalità di realizzazione del percorso formativo rispetto alle differenti tipologie contrattuali di apprendistato:

I) Apprendistato per l’istruzione secondaria: prevede che la formazione sia erogata in parte attraverso l’attività in Azienda e in parte con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione in base ai livelli essenziale di formazione. 

Il datore di lavoro intenzionato ad utilizzare questa tipologia di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che definisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro. 

II)  Apprendistato professionalizzante: prevede un percorso formativo svolto sotto la responsabilità del datore di lavoro, la quale viene integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda.

Questa tipologia di apprendistato è finalizzata all’acquisizione di competenze, sia di base che trasversali, per un monte ore complessivo non superiore a 120 h nell’arco di un triennio. 

III)  Apprendistato di alta formazione e ricerca: prevede, per il datore di lavoro che intenda avviare un rapporto di questa tipologia, la necessità di sottoscrivere un apposito protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro.

Le conseguenze correlate all’inadempimento dell’obbligo formativo da parte del datore di lavoro

Con un recente intervento la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su questo tema, fornendo indicazioni utili e puntuali a riguardo.

I Giudici di legittimità hanno dapprima ricordato che il contratto di apprendistato si caratterizza per essere un contratto di natura bi-fasica:

una prima fase con causa mista, caratterizzata non solo da uno scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione ma anche dal contestuale scambio tra attività lavorativa e formazione professionale.

- una seconda fase, soltanto eventuale, che rientra nell’ordinario assetto del rapporto di lavoro subordinato.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la funzione giuridica propria del contratto di apprendistato può essere individuata nell’ “effettivo addestramento professionale finalizzato all’acquisizione da parte del tirocinante della necessaria capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato” (Cass. Civ. 15949/2021 del 08.06.2021).

Posta dunque la peculiare finalità formativa del contratto di apprendistato ed il fondamentale requisito dell’obbligo di formazione, la costante giurisprudenza di legittimità- richiamata peraltro dalla sentenza in commento- ha puntualizzato come l’inadempimento degli obblighi di formazione   determini inevitabilmente la trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

In particolare, l’inadempimento in questione può concretizzarsi alternativamente non solo nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ma anche in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto. 

In altri termini, ciò significa che la formazione erogata deve essere effettiva e non tradursi in un mero richiamo di stile e formale all’esistenza di un piano formativo o alla presenza di un tutor, così da garantire all’apprendista l’acquisizione delle nozioni fondamentali, utili alla sua progressione e all’inserimento nel mercato del lavoro.

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